Separazione e Divorzio Online. Lo Studio Legale Baio Rizzo mette a disposizione comodi moduli per avviare la procedura online.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
La procedura prevede:
- in assenza di figli;
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
che l'accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli).
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall' 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
- non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Inoltre, l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es. uso della casa coniugale, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione.
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa.
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum).
Compilare i moduli sottostanti al fine di richiedere la redazione di un accordo di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio attraverso la procedura di cui all ’art. 12 della legge 162/ 2014.
Ricevuto il questionario compilato in ogni sua parte sarà cura dello studio legale contattarvi al fine di approfondire gli ulteriori aspetti relativi alla pratica e alla procedura.
Per ulteriori informazioni contattare lo studio.
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