Le Comunità Energetiche Rinnovabili alla luce del Decreto MASE n. 414 del 7.12.2023 – I Parte

Il quadro normativo europeo: la Direttiva RED II

Uno degli obiettivi delle politiche ambientali europee è sicuramente quello di sostituire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti fossili con energia pulita, proveniente da fonti rinnovabili. 

L’obiettivo dell’Europa di raggiungere zero emissioni, a livello continentale, entro il 2050, implica la necessità di rimodulare il funzionamento del mercato dell’energia, fino ad ora imperniato sulla produzione ed il consumo di energia elettrica da combustibili fossili, incentivando e sviluppando la generazione rinnovabile.

Uno dei sistemi individuati per dare nuova spinta alla transizione energetica è la Comunità Energetica Rinnovabile (CER), definita dalla Direttiva RED II (UE 2018/2001).

Si tratta di un modello di autoproduzione, autoconsumo e condivisione dell’energia da fonti rinnovabili, incentivato dallo Stato, che, dopo un periodo di sperimentazione, espansione normativa ed avvio, avrà nel 2024 l’anno di svolta, grazie anche al nuovo “Decreto Cer”.

La Direttiva UE 2018/2001 (RED II) sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, dispone che gli Stati membri provvedano, entro il 2030, a raggiungere collettivamente la quota di consumo finale lordo da fonti rinnovabili pari almeno al 32% (aumentata al 42% dalla Direttiva RED III) e che, a tal fine, provvedano a snellire le procedure autorizzative per l’accesso all’autoconsumo diffuso, garantiscano il diritto di partecipazione alle CER e adottino politiche di incentivazione per la loro promozione.

Questa normativa evidenzia inoltre l’importanza del concetto di auto consumatori di energia da fonti rinnovabili (art. 21) individuandoli in quei soggetti che, singolarmente o collettivamente, siano autorizzati:

– a produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo, potendone vendere le eccedenze; 

– a gestire ed installare sistemi di accumulo associati agli impianti di produzione di energia, senza oneri aggiuntivi;

– a mantenere i propri diritti e obblighi di clienti finali;

– a ricevere una remunerazione per l’energia autoprodotta immessa in rete.

Che cos’è una Comunità energetica rinnovabile

Riguardo alla definizione della CER, la Direttiva dispone all’art. 22 che questa sia un soggetto giuridico che:

– si fonda sulla partecipazione aperta e volontaria di privati cittadini, enti pubblici locali, piccole e medie imprese (PMI) che si uniscono al fine di produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile su scala locale;

– è gestito autonomamente dai suoi membri, i quali si trovano nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile del soggetto giuridico in questione;

– non ha come attività principale la produzione di energia elettrica con fini di lucro;

– ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale entro cui opera e ai propri membri.

L’attuazione della Direttiva RED II e la pubblicazione del Decreto CER (D.M. 414 del 7.12.23)

Nelle more del recepimento della Direttiva 2018/2001 (RED II), è stato approvato il decreto legge 162/2019, il quale introduceva una disciplina transitoria in materia di auto consumatori di energia rinnovabile e Comunità di Energia Rinnovabile e stabiliva, all’art. 42 bis, modalità e requisiti per l’attivazione di autoconsumo collettivo e CER. 

La Direttiva è stata poi recepita con il d.lgs. 199/2021, il quale, introducendo norme di coordinamento con il PNRR per l’attuazione degli investimenti e delle riforme in materia di fonti rinnovabili, stabiliva che la disciplina transitoria ex art. 42 bis d.l. 162/2019 sulle CER sarebbe stata applicata fino all’entrata in vigore dei provvedimenti adottati dal MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).

Se il TIAD (Testo integrato Autoconsumo Diffuso) approvato da ARERA è entrato in vigore dal primo marzo 2023, finalmente, il 23 gennaio 2024 è stato pubblicato dal MASE il tanto atteso Decreto CER (DM 414 del 7.12.23), che mira a promuovere l’autoconsumo diffuso e le Comunità energetiche rinnovabili attraverso la promozione degli incentivi per la condivisione dell’energia e ad uniformarne la disciplina, confluendo nel Decreto le precedenti deliberazioni ARERA e il d.lgs. 199/2021.

Sulle definizioni e le condizioni di associazione si è già detto parlando della RED II, la cui portata innovativa non si limita alla definizione della fattispecie di auto produzione e condivisione (che ritroviamo nel DM 414/2023), ma si estende all’individuazione dei soggetti partecipanti, identificando la figura del  “prosumer”, colui il quale è al contempo produttore di energia e consumatore della stessa energia auto prodotta, distinto dall’altra categoria di partecipanti, i consumer, coloro i quali utilizzeranno l’energia prodotta dal prosumer.

Per quanto riguarda le modalità di condivisione e i diritti e doveri degli associati, è previsto che:

–  le CER devono prevedere almeno due clienti finali, azionisti o membri della comunità, un impianto di produzione e devono costituirsi come soggetto giuridico autonomo (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro);

– i soggetti facenti parte delle entità giuridiche costituite ai fini dell’autoconsumo, nella configurazione di autoconsumo collettivo o Comunità Energetica Rinnovabile, producano energia destinata al proprio consumo con impianti di potenza complessiva non superiore a 1 MW;

– i soggetti partecipanti condividano l’energia prodotta tramite la rete di distribuzione esistente, secondo un modello virtuale di immissione e scambio; 

– la condivisione avvenga per autoconsumo istantaneo anche tramite sistemi di accumulo

– l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica sia soggetta alle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema;

– per le CER, gli associati devono trovarsi nelle vicinanze della stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione;

– gli associati hanno i propri diritti di clienti finali (consumatori), possono dunque recedere in qualsiasi momento e possono scegliere la propria società per la vendita dell’energia; 

essi, inoltre, devono regolare i rapporti tramite un contratto di diritto privato che serva anche ad individuare un soggetto delegato Referente responsabile del riparto dell’energia elettrica, al quale può essere demandata la gestione delle partite di pagamento ed incasso verso società di vendita e Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).

Esaurita la prima parte del contributo avente ad oggetto l’inquadramento normativo delle CER nella seconda parte ci si soffermerà in modo specifico sugli indubbi benefici delle CER aventi natura economica, energetica, sociale e reputazionale, con un successivo focus sulle questioni giuridiche riguardanti la costituzione della comunità e l’importanza degli aspetti contrattuali relativi alla vendita dell’energia prodotta dalla CER.

Foto di Ed van duijn su Unsplash