In vigore il 18 maggio 2021, dopo 25 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, la legge 12 aprile 2019, n. 31, introduce nell’ordinamento italiano l’azione di classe ( c.d. “class action“).
La nuova class action rappresenta una particolare tipologia di azione legale attraverso la quale è possibile ottenere la tutela di situazioni giuridiche soggettive qualificabili come omogenee: i diritti vantati da ogni consumatore sono individuali ma il procedimento giudiziale è collettivo.
La riforma inserisce la disciplina del nuovo procedimento nel codice di procedura civile all’interno del quale è stato introdotto il titolo VIII-bis del libro quarto, abrogando la pregressa normativa contenuta nel Codice del Consumo.
La Class action è un’azione legale caratterizzata dalla presenza di diritti individuali, ma in una procedura giudiziaria collettiva.
Il Legislatore ha individuato nuovi soggetti che possono accedere all’istituto e nuove situazioni giuridiche rilevanti.
Nella nuova formulazione, la class action può essere esperita contro gli autori della condotta lesiva, imprese, gestori di servizi pubblici, riguardo a comportamenti messi in atto durante la loro attività.
Legittimazione attiva
- Ciascun componente della classe;
- Le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro.
Oggetto
L’oggetto della nuova azione di classe riguarda l’accertamento delle situazioni soggettive maturate a causa di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
La proponibilità è estesa anche alla responsabilità extracontrattuale, oltre che alle fattispecie di responsabilità contrattuale, come era in origine.
Procedura
La domanda deve essere proposta con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria, entro 10 giorni dal deposito, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia.
Il procedimento si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione (artt. 702-bis e ss.) ed è definito con sentenza, resa nel termine di trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito.
Entro il termine di 30 giorni dalla prima udienza il tribunale decide
con ordinanza (reclamabile innanzi alla Corte d’Appello) sull’ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
L’ordinanza che decide sull’ammissibilità è pubblicata nel suddetto portale dei servizi telematici, entro quindici giorni dalla pronuncia.
La domanda è inammissibile:
- Quando è manifestamente infondata;
- Quando il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- Quando il ricorrente versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del resistente;
- Quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.
In caso di mutamento della situazione di fatto può essere ripresentata la domanda.
Inoltre da 60 giorni dalla pubblicazione della domanda non possono essere proposte ulteriori azioni di classe riguardanti i medesimi fatti e situazioni analoghe, le stesse saranno connesse all’azione principale.
Il tribunale accoglie o rigetta la domanda con sentenza, che verrà pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito.
Con la sentenza di accoglimento il tribunale provvede in merito alle domande risarcitorie o restitutorie del ricorrente, quando il soggetto non è un’organizzazione o associazione.
Il Tribunale, inoltre, accerta che la condotta del resistente abbia leso diritti individuali omogenei.
La sentenza precisa la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei, nomina il c. d. rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e determina, ove necessario, l’importo da versare a cura di ciascun aderente, a titolo di fondo spese.
Adesione all’azione di classe
La domanda di adesione alla azione di classe deve contenere:
- L’indicazione del Tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
- I dati identificativi dell’aderente;
- L’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore;
- La determinazione dell’oggetto della domanda;
- L’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione; l’indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
- L’attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
- Il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
- I dati necessari per l’accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell’aderente;
- La dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.
La nuova disciplina ha previsto la possibilità di aderire all’azione di classe non solo prima della sentenza, ma anche dopo la stessa.
Con l’ordinanza che decide sull’ammissibilità il Tribunale fissa un termine perentorio di 60 giorni e non superiore a 150, per l’adesione all’azione da parte di soggetti portatori di interessi individuali omogenei.
Il termine di adesione all’azione proposta in data successiva alla sentenza è analogo al precedente.
Il giudice, con decreto motivato, quando accoglie totalmente o parzialmente la domanda di adesione condanna il resistente al pagamento delle somme o cose dovute a ciascun aderente, a titolo di risarcimento danni.
Le norme illustrate si applicano alle condotte successive al 18.05.2021, mentre per quanto riguarda le condotte precedentemente poste in essere troverà applicazione la disciplina del codice del consumo.