Bullismo: responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c.

Si segnala un’interessante sentenza del Tribunale di Sondrio sul tema della responsabilità dei genitori per le condotte del figlio poste in danno del proprio insegnante (Sent. 3 marzo 2021 n. 63)

Nel caso specifico un insegnante di un istituto tecnico fu vittima di quattro episodi di bullismo da parte di un alunno.
Il professore conveniva sia l’alunno già maggiorenne che i genitori per chiederne il risarcimento in via solidale di tutti i danni non patrimoniali.
Secondo la sentenza in commento, per ritenere configurabile la concorrente responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio viene in rilievo l’art. 2048 c.c. rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”.

La responsabilità dei genitori si aggiunge, infatti, a quella del minore per la mancata o inadeguata educazione impartitagli. È una responsabilità di tipo oggettivo che riguarda lo stesso status del figlio e dei genitori. Il Tribunale rileva inoltre, in motivazione, che nessuna rilevanza può avere ai fini di un eventuale esonero della responsabilità dei genitori l’approssimarsi della maggiore età del ragazzo.
Quindi la responsabilità solidale dei genitori per il fatto illecito del figlio può essere desunta ,in mancanza di prova contraria, dalle modalità dell’illecito, da considerarsi un riflesso dell’educazione impartita al minore.