Cosa cambia con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Importanti cambiamenti nelle procedure del settore ambientale italiano e in particolare nel sistema di gestione dei rifiuti.

Il 15 giugno 2023 è infatti entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023, numero 126) che detta la disciplina del nuovo sistema di tracciabilità e, in particolare, del registro elettronico nazionale dei rifiuti.

Il Decreto Ministeriale n. 59/2023, si compone di ventiquattro articoli e tre allegati, suddivisi in quattro titoli ed è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 188-bis del Testo Unico Ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152) che demanda ad uno o più decreti ministeriali il dettaglio delle procedure e degli strumenti di tracciabilità oltre alle concrete modalità operative del sistema.

La nuova normativa è stata preceduta da un comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in cui si afferma che il nuovo sistema, oltre a garantire il controllo dei rifiuti, mira a mettere a disposizione delle imprese dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero di materiali. L’obiettivo dichiarato della nuova normativa è quindi quello di semplificare gli adempimenti delle imprese attraverso un tracciamento efficace, anche utilizzando procedure digitali e nuove tecnologie.

Una delle principali novità riguarda il rinnovo dei due documenti fondamentali nella prassi della tracciabilità dei rifiuti: il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto, approntando i nuovi modelli che entreranno in vigore il 15 dicembre 2024 che saranno gestiti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che prende il posto del precedente Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), soppresso nel 2019 e mai completamente attuato.

In linea generale il Decreto Ministeriale:

  • specifica i modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico e al formulario di identificazione del rifiuto,
  • definisce le modalità di iscrizione al RENTRI,
  • la condivisione dei dati con l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA),
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione richiesta dall’Unione Europea sulle spedizioni di rifiuti.

Sono inoltre precisate le modalità di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, le regole per l’accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo, la verifica e l’invio delle comunicazioni sull’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le correlate responsabilità degli intermediari.

Il Registro Cronologico di Carico e Scarico e il Formulario di Identificazione del Rifiuto

Il Titolo II del Decreto riguarda il registro cronologico di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto (c. d. FIR), i due documenti sui quali poggia il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Per quanto riguarda il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti si ricorda che lo stesso deve essere compilato da:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di alcuni rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. 152/2006.

Il registro può essere tenuto in modalità cartacea fino alla data di iscrizione al RENTRI, mediante stampa di un format esemplificativo reso disponibile dal portale del RENTRI e, successivamente, in modalità digitale, con una vidimazione anch’essa digitale e le modalità di compilazione specificate nel decreto in commento (art. 4).

L’art. 5 del decreto disciplina il formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) che contiene informazioni sul produttore e il detentore del rifiuto, sulla sua origine, tipologia, quantità, sull’impianto di destinazione, la data, il percorso di trasporto, e il destinatario.

Il FIR è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell’allegato II ed è integrato e sottoscritto dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, secondo le competenze di ciascuno. Anche il trasportatore può emettere e compilare il formulario, a seguito di richiesta del produttore o del detentore, ma la responsabilità rimarrà comunque in capo a questi ultimi.

L’acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti varrà ai fini della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.

Il formulario può essere formato in cartaceo o in digitale, con specifiche regole per entrambe le versioni dettate, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7.

Il Decreto prevede che gli allegati siano aggiornati in caso di novità tecniche o operative, e fornisce regole precise sul formato cartaceo e digitale dei documenti. Gli operatori devono seguire le specifiche tecniche accessibili sul sito del RENTRI.

Per quanto riguarda l’applicazione dei nuovi modelli, il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto diventano obbligatori a partire dal 15 dicembre 2024, con un periodo transitorio che varia da 18 a 30 mesi, a seconda del soggetto e delle dimensioni dell’azienda. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, con la precedente regolamentazione dei contenuti e degli adempimenti relativi ai citati documenti (con la doverosa precisazione che gli artt. 190 e 193, continueranno a trovare applicazione anche per gli aspetti non espressamente disciplinati dal Titolo II del decreto in esame).

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI

Il Titolo III si occupa in modo specifico del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in modo coerente alla disciplina del G.D.P.R. utilizzando la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali, interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Di seguito, una sintesi del contenuto essenziale per ogni singolo articolo:

Articolo 11:

  • Descrive le funzioni di supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Direzione generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
  • Specifica che il supporto è finalizzato a gestire i rapporti con l’utenza, le associazioni di categoria e i produttori di software, nonché a preparare la documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali del Registro Elettronico Nazionale dei Trasportatori di Rifiuti (RENTRI).

Articolo 12:

  • Dettaglia chi deve iscriversi al RENTRI, tra cui enti, imprese che trattano rifiuti, produttori di rifiuti pericolosi, trasportatori di rifiuti pericolosi, consorzi di recupero e altri soggetti.
  • Specifica i dati che devono essere forniti al momento dell’iscrizione e le sanzioni in caso di inserimento di informazioni non veritiere o documentazione non conforme.

Articolo 13:

  • Fornisce le scadenze per l’iscrizione al RENTRI in base alla tipologia di soggetto e alla dimensione aziendale.

Articolo 14:

  • Introduce il contributo annuale e il diritto di segreteria legati all’iscrizione al RENTRI.

Articolo 15:

  • Tratta la trasmissione dei dati al sistema informatico del RENTRI, inclusi il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto.

Articolo 16:

  • Impone l’uso di sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi da parte dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI.

Articolo 17:

  • Stabilisce che la disponibilità dei sistemi di geolocalizzazione è un requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione al RENTRI e il mantenimento delle iscrizioni.

Articolo 18:

  • Permette ai produttori iniziali di rifiuti di delegare i loro obblighi ad associazioni di categoria, società di servizi o gestori del servizio di raccolta.

Articolo 19:

  • Regola l’uso dei dati presenti nel RENTRI e le interconnessioni con altri registri e banche dati.

Articolo 20:

  • Introduce servizi di supporto alla transizione digitale per gli operatori.

Articolo 21:

  • Specifica che le modalità operative e di trasmissione dati saranno definite dalla Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Articolo 22:

  • Definisce le procedure per l’acquisizione della documentazione richiesta dai regolamenti europei e le modalità di interoperabilità.

Articolo 23:

  • Abroga i decreti ministeriali precedenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Conclusioni

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che secondo la normativa ministeriale esaminata trova il suo fulcro sull’organizzazione e la gestione del RENTRI, rappresenta una svolta importante nel settore ambientale italiano, imponendo ad imprese e agli operatori coinvolti un adeguamento alle nuove regole e alle procedure digitali.

In tale contesto appare fondamentale per le imprese coinvolte nella filiera e gli stakeholders avvalersi di specifiche consulenze per i profili sia tecnici che legali per essere coerenti con gli adempimenti previsti dalla normativa di settore.

La transizione richiederà tempo, ma sarà essenziale al fine di semplificare e migliorare la gestione dei rifiuti, promuovendo al contempo l’economia circolare.

Foto di Dan Stark su Unsplash