Sta passando quasi in sordina una modifica, più che rilevante, che riguarda i criteri da seguire per radicare la competenza territoriale del Giudice dell’Esecuzione nel caso in cui il creditore debba promuovere un pignoramento presso terzi nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
L’art. 1 della legge delega di riforma del processo civile (L. 206/2021) al comma 29 prevede, infatti, che all’articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile , rubricato “Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti” le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» siano sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».
La nuova formulazione della norma, che entrerà in vigore il prossimo 22 giugno, presenta delle conseguenze non da poco.
Infatti, per tutti gli atti di pignoramento presso terzi notificati nei confronti di una Pubblica Amministrazione (sia essa un Ente territoriale o un’Amministrazione dello Stato) in applicazione della nuova disposizione la competenza territoriale dovrà necessariamente individuarsi non più nel luogo ove ha sede il terzo pignorato (tipicamente l’istituto di credito che svolge le funzioni di tesoreria per la PA), ma nel giudice del luogo ove ha sede dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto risiede il creditore procedente.
Per comprendere l’irragionevolezza della norma citata si consideri che, ai sensi degli articoli 1 e 43 del Rd 30 ottobre 1933 n. 1611, l’Avvocatura dello Stato :
- è titolare ex lege della «rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo»;
- può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi… di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto».
Volendo dunque esemplificare, nel caso in cui il creditore sia residente nel circondario di una sede giudiziaria periferica che non sia coincidente con un distretto di Corte di Appello e volesse pignorare un credito detenuto da un terzo che ha sede nel proprio comune dovrebbe in ogni caso promuovere la procedura esecutiva presso il Tribunale distrettuale, solitamente coincidente con il capoluogo di provincia.
La ratio di una simile scelta appare ancora più incomprensibile considerando che il riferimento alla sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato non sembra limitare l’applicabilità del comma 1 dell’articolo 26-bis cpc soltanto alle Pubbliche Amministrazioni che sono difese dall’Avvocatura dello Stato; la norma fa, infatti, riferimento alla sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in cui il creditore (e non la Pa debitrice) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Peraltro, già la Cassazione ha avuto modo di affermare che, «in tema di foro relativo all’espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l’articolo 26-bis, comma 1, del Cpc fa all’articolo 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l’oggetto del credito per cui le P.A. sono debitrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze), bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001».
Sarebbe dunque auspicabile un ripensamento del Legislatore.