Assegno di divorzio. Con una recente pronuncia il Tribunale di Agrigento, applicando i nuovi criteri di attribuzione dell’assegno di divorio elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 18287/2018, ha revocato l’assegno divorzile di 1.000 euro mensili disposto al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio in favore dell’ex moglie di un dirigente.
Nel caso di specie, i Giudici, avendo accertato il mutamento delle condizioni economiche dei coniugi rispetto a quelle sussistenti al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno escluso la ricorrenza degli elementi di attribuzione dell’assegno di divorzio sotto il profilo assistenziale, compensativo e perequativo.
Il ricorrente, con la difesa dell’avv. Laura Rizzo, ha fornito prova del notevole miglioramento della condizione economica della donna, la quale, mentre all’epoca del divorzio svolgeva incarichi di docente a tempo determinato, al momento della proposizione del ricorso di modifica da parte dell’ex marito, lavorava come docente, svolgendo, altresì, la libera professione di dottore commercialista.
Pur se il marito aveva negli anni percepito una retribuzione di elevato importo, il Tribunale ha comunque revocato l’assegno di divorzio assumendo che la donna risultava ormai pienamente inserita nel mondo del lavoro.
La decisione in commento assume, altresì, rilievo per la statuizione concernente la decorrenza della revoca dell’assegno di divorzio.
In proposito, i Giudici hanno richiamato i principi giurisprudenziali ai sensi dei quali la normale retroattività della statuizione giudiziale al momento della domanda deve contemperarsi con i principi di irrepetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni: la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione (o di divorzio) non può essere costretta a restituirle.
Ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni, non sarà più tenuto a corrisponderle, con la conseguenza che contro di lui non potrà nemmeno agirsi con con l’espropriazione forzata (Cass. n. 28987 /2008).