Niente mantenimento per il figlio disoccupato. A definizione di un procedimento promosso per ottenere la modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale di Agrigento ha disposto la revoca dell’obbligo di un padre, difeso dall’avvocato Laura Rizzo, di contribuire al mantenimento del figlio.
In giudizio è emerso che il figlio ventenne della coppia non ha intrapreso un percorso di studi o di formazione preferendo dedicarsi all’attività lavorativa, sebbene svolta con contratti di durata temporanea. Il Giudice ha, dunque, rilevato che il ragazzo ha acquisito una capacità di lavoro spendibile nel mercato che giustifica il venir meno del diritto al mantenimento, sebbene lo stesso fosse al momento disoccupato.
Sulla scorta di queste circostanze, il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far sorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” ( Cass. ord. N.6509/2017, sent. 23590/2010). A fronte di questo è stato deciso che non vi sarà alcun mantenimento per il figlio disoccupato.